diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 674 del 13/02/1978 (Rv. 390014 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA - DOVERE DI NON CREARE PERICOLO PER SE E PER LA CIRCOLAZIONE - SUSSISTENZA - USO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E PRECEDENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390014-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - PEDONE - ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA - DOVERE DI NON CREARE PERICOLO PER SE E PER LA CIRCOLAZIONE - SUSSISTENZA - USO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE E PRECEDENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

I pedoni, anche quando attraversano la strada servendosi degli attraversamenti pedonali - su cui, ai sensi dell'art 134, quinto comma, del codice stradale, hanno la precedenza -, hanno il dovere, imposto dall'art 589 del regolamento d'esecuzione del codice citato, di assicurarsi che il loro transito non crei pericoli per loro stessi e per la circolazione. (nella specie la Corte ha confermato la sentenza del merito, in cui era stata esclusa la responsabilita dell'automobilista per lo investimento di un pedone che aveva iniziato l'attraversamento della strada su un passaggio pedonale cosi improvvisamente da rendere impossibile qualsiasi manovra d'emergenza).*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 589), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 589

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)