Sez. 1, Sentenza n. 21188 del 31/10/2005 (Rv. 584991 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA | Opposizione fondata sulla mancanza dell'elemento psicologico - Obbligo del giudice di merito di procedere all'accertamento di esso - Sussistenza - In tema di violazione del codice della strada relativa all'attraversamento pedonale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - ISTRUTTORIA
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice di merito deve verificare - ove la sua mancanza costituisca motivo di opposizione - la configurabilità o meno dell'elemento psicologico del dolo o della colpa nella commissione dell'illecito, previsto in generale dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, e quindi la conoscenza, o la conoscibilità, secondo l'ordinaria diligenza, dei presupposti di fatto dell'illecito; in particolare, in caso di sanzione amministrativa irrogata per aver attraversato la carreggiata stradale senza servirsi degli attraversamenti pedonali (in violazione dell'art. 190, comma secondo, del codice della strada), pur in presenza di un apposito sottopassaggio situato a meno di cento metri, va verificato se il sottopassaggio fosse visibile o segnalato nel punto in cui il pedone aveva effettuato l'attraversamento, dovendo escludersi in caso contrario la configurabilità dell'elemento psicologico.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 190, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)