Sez. 3, Sentenza n. 5301 del 18/09/1980 (Rv. 409157 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - ESTENSIONE E PORTATA DEL RISCHIO - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA CLAUSOLA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ESPRESSIONE 'A PORTATA DI MANÒ CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA PORTAVALORI E COSA A LUI AFFIDATA.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - IN GENERE - ESTENSIONE E PORTATA DEL RISCHIO - INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA CLAUSOLA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA ESPRESSIONE 'A PORTATA DI MANÒ CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA PORTAVALORI E COSA A LUI AFFIDATA.*
L'interpretazione delle clausole di un contratto di Assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice del merito e non e sindacabile in Sede di legittimita, se e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha confermato la sentenza secondo la quale, nella clausola contrattuale che limitava la garanzia assicurativa all'ipotesi di furto di valori commesso con destrezza ai danni di soggetto avente indosso o a portata di mano i valori medesimi, l'espressione 'a portata di manò non presupponeva la costante possibilita del contatto fisico del soggetto con la cosa a lui affidata, ma era da intendere nel senso che l'oggetto dovesse rimanere continuamente nella sfera di vigilanza del custode, in modo da consentirgli di controllare la situazione e d'intervenire prontamente, con la conseguente operativita di detta clausola nel caso esaminato, in cui il portavalori era temporaneamente disceso dalla vettura per sostituirne una ruota, lasciando la borsa, poi trafugata, sul sedile posteriore dell'auto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)