diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001 (Rv. 548565 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE | Estensione e portata del rischio - Interpretazione della relativa clausola - Compito del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548565-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE

L'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine all'estensione e alla portata del rischio assicurato rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se è sorretta da adeguata e congrua motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)