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Sez. 2, Sentenza n. 970 del 26/03/1969 (Rv. 339402 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESTINZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA - INEFFICACIA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA VOLONTARIA - SANATORIA DI CUI AGLI ARTT 8 E 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ESTINZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER EFFETTO DI RISCATTO DEL PERIODO DI 'FUORI RUOLÒ.*
Stato
decisa il 1969-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339402-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - PROSECUZIONE VOLONTARIA - ESTINZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA - INEFFICACIA DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA VOLONTARIA - SANATORIA DI CUI AGLI ARTT 8 E 16 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE IN TEMA DI ESTINZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA OBBLIGATORIA PER EFFETTO DI RISCATTO DEL PERIODO DI 'FUORI RUOLÒ.*

Quando la posizione assicurativa obbligatoria venga a mancare, quella volontaria, che ne costituisce la prosecuzione, diventa inefficace, con la conseguenza che non puo ammettersi la sanatoria di cui agli artt 8 e 16 del DPR 26 aprile 1957 n 818, poiche questa presuppone la irregolarita dei versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, in quanto rispondenti a classi di contributi diversi da quelli effettivamente dovuti od a tipi di attivita lavorativa differente da quella effettivamente prestata. (nella specie i versamenti dei contributi volontari erano stati regolari, ma l' istituto assicuratore, che aveva provveduto a versare al Banco di Sicilia tutti i contributi obbligatori versati, a seguito del riscatto del periodo di 'fuori ruolò fatto dal lavoratore, aveva restituito a questo la contribuzione volontaria corrisposta. I giudici di merito avevano rigettato la pretesa del lavoratore al riconoscimento di una pensione di invalidita nei confronti dell' INPS, rilevando che per fatto volontario del lavoratore medesimo (riscatto) era venuta meno l'Assicurazione obbligatoria. Il SC ha ritenuto esatta tale decisione, enunciando il principio che precede)*

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1957 num. 818 art. 16 CORTE COST., Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)