Sez. U, Sentenza n. 4826 del 25/10/1978 (Rv. 394522 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCA NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI - CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ORDINARIA.*
La banca nazionale delle comunicazioni, istituita con legge 6 agosto 1967 n 700, e un ente pubblico economico, atteso che svolge, in via prevalente, attivita di carattere imprenditoriale nel settore creditizio ed assicurativo. Ne consegue che i rapporti di lavoro con i dipendenti di detta banca hanno natura privatistica, e che le controversie ad essi inerenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3554/75, mass n 377751).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 700
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)