Sez. L, Sentenza n. 6290 del 22/03/2006 (Rv. 589778 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Riscatto del periodo di laurea - Termine per il versamento della somma relativa - Natura essenziale ex d.m. 19 febbraio 1981 - Termine fissato dall'INPS - Perentorietà - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
In tema di riscatto del periodo di laurea ai fini contributivi, il termine stabilito per il versamento della somma, con conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto, ha carattere di essenzialità, sicché il termine generale previsto dal d.m. 19 febbraio 1981, secondo cui il versamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con la quale l'INPS comunica alla parte l'ammontare della riserva, la cui indicazione è implicitamente diretta all'Istituto, assume l'oggettiva funzione di limite minimo del termine per il versamento. Conseguentemente, ove l'istituto fissi per il versamento un termine superiore a sessanta giorni, ciò non elide la perentorietà del medesimo termine (nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la censura secondo cui l'istituto, fissando il termine del pagamento oltre il termine previsto dal decreto, avrebbe dimostrato di non ritenerlo perentorio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 com. 9 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)