Sez. L, Sentenza n. 16142 del 15/11/2002 (Rv. 558541 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI | Riscatto del periodo di laurea - Termine per il versamento della somma relativa - Natura essenziale ex D.M. 19 febbraio 1981 - Interpretazione di tale decreto effettuata in tal senso dal giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI
Nelle controversie relative al riscatto del periodo di laurea ai fini contributivi, è incensurabile in sede di legittimità, ove immune da violazioni delle regole di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione esente da vizi, l'interpretazione del decreto ministeriale 19 febbraio 1981, compiuta dal giudice del merito, nel senso della natura essenziale, ex art. 1457 cod. civ., del termine stabilito per il versamento della somma, con conseguente decadenza, in ipotesi di mancato rispetto di esso, dalla domanda di riscatto presentata dal soggetto interessato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1457, Preleggi art. 1, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 novies CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)