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Sez. 1, Sentenza n. 16949 del 10/08/2016 (Rv. 640906 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ | Invenzione industriale - Nozione - Modello di utilità - Caratteristica giuridica - Sussistenza dell'una o dell'altra figura - Accertamento riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640906-01

BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ

L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, che la rende idonea ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti, mentre il modello di utilità, che pure richiede un carattere di intrinseca novità, opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di un oggetto preesistente, al quale conferisce, in certa misura, un'utilità nuova ed ulteriore. L'accertamento della sussistenza, in concreto, dell'una o dell'altra figura spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, salvo il vizio di motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 45, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)