Sez. 1, Sentenza n. 19715 del 13/11/2012 (Rv. 624427 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ | Invenzione industriale - Nozione - Modello di utilità - Caratteristica giuridica - Conseguenze.
BENI - IMMATERIALI - MODELLI DI UTILITÀ
L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, così come la caratteristica giuridica del modello di utilità è pure la sua particolare novità intrinseca, che determina un incremento di utilità, ovvero di comodità, di un oggetto preesistente; pertanto il regime di protezione previsto per i brevetti si estende a siffatti modelli, poiché, pur con un grado "minore" di novità, migliorano l'attuazione del "già noto", conferendo un'utilità nuova ed ulteriore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)