Sez. 5 - , Ordinanza n. 27274 del 24/10/2019 (Rv. 655805 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Istanza di accertamento con adesione - Mancata comparizione del contribuente davanti alla P.A. per definire la controversia - Incidenza sulla sospensione dei termini - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
In caso di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione, in via amministrativa, della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)