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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21096 del 24/08/2018 (Rv. 649939 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione - Norme procedimentali a tutela del contribuente - Violazione - Deduzione in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2018-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649939-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione, la violazione delle norme procedurali di cui al d.lgs. n. 218 del 1997 non incide sulla validità dell'atto impositivo, in quanto, decorso il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso che segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, il contribuente può far valere in sede giurisdizionale i vizi dell'avviso di accertamento, senza che possa ipotizzarsi, pertanto, alcun effettivo pregiudizio al diritto di difesa del medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)