Sez. T, Ordinanza n. 5536 del 11/03/2026 (Rv. 678306-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tariffa cd. puntuale sui rifiuti ex art. 1, comma 668, l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie. TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La tariffa cd. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti ex art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico - ha natura privatistica, essendo conseguentemente devolute le relative controversie alla giurisdizione ordinaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetto alla giurisdizione tributaria il ricorso con il quale il titolare di un'utenza non domestica aveva contestato non già la quota fissa, bensì la tariffa puntuale richiesta per lo smaltimento dei rifiuti).
Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST., DM Finanze 20/04/2017, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)