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Sez. U - , Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021 (Rv. 661081 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti - Art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Sussistenza - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661081-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, il Comune aveva esercitato l'opzione alternativa mediante l'approvazione di un Regolamento che ragguagliava la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST., DM Finanze 20/04/2017, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)