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Sez. 3, Sentenza n. 1228 del 04/02/2000 (Rv. 533456 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533456-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti, in un diverso giudizio, non è rilevabile d'ufficio né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)