Sez. 3, Sentenza n. 4374 del 03/05/1999 (Rv. 525940 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in un diverso giudizio, che rende improponibile la domanda volta ad ottenere un bene della vita che sia stato già attribuito o negato con decisione definitiva, non è rilevabile d'ufficio, né è deducibile per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)