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Sez. 1, Sentenza n. 28808 del 31/12/2013 (Rv. 629244 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) | Cooperativa edilizia - Assegnazione dell'alloggio al socio - Difetti del fabbricato ed inerzia degli amministratori nel farli valere - Responsabilità della cooperativa nei confronti del socio - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629244-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA)

Qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, può domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2519

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)