Sez. 1, Sentenza n. 6469 del 03/11/1983 (Rv. 431211 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI PRODUZIONE - EDILIZIE - DIFETTI E MANCHEVOLEZZE INERENTI AL FABBRICATO REALIZZATO DA UNA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PER FATTI ASCRIVIBILI ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ PER LA LORO INERZIA NEL NON PRETENDERE L'ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - SOMME OCCORRENTI PER RIPARARE O COMPLETARE L'IMMOBILE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ - CONSEGUENZE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2395 COD. CIV. ESPERIBILE DA PARTE DEL SINGOLO SOCIO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVE DI PRODUZIONE - EDILIZIE - DIFETTI E MANCHEVOLEZZE INERENTI AL FABBRICATO REALIZZATO DA UNA SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA PER FATTI ASCRIVIBILI ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ PER LA LORO INERZIA NEL NON PRETENDERE L'ESATTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO - SOMME OCCORRENTI PER RIPARARE O COMPLETARE L'IMMOBILE - INCIDENZA IMMEDIATA SUL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ - CONSEGUENZE - AZIONE DI RESPONSABILITÀ EX ART. 2395 COD. CIV. ESPERIBILE DA PARTE DEL SINGOLO SOCIO - PROPONIBILITÀ - CONDIZIONI - LIMITI.*
Qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all'appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l'esatta esecuzione del contratto, le somme occorrenti per riparare o completare l'immobile configurano un pregiudizio per il patrimonio della società medesima, fino a che questa mantenga la proprietà del bene. In tale situazione, pertanto, il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, non ha Azione per il ristoro dell'indicato pregiudizio patrimoniale, ma potrà domandare, nei confronti degli amministratori, ovvero della società (in base al rapporto organico), solo il ristoro del diverso danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento. Da tanto consegue che deve negarsi ogni ragione risarcitoria del socio dal momento in cui egli abbia perduto la relativa qualità (nella specie, a seguito di definitiva deliberazione di esclusione). (V 1212/80, mass n 404714).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2395, Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)