Sez. U, Sentenza n. 1061 del 04/05/1964 (Rv. 301503 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
L'attivita della pubblica amministrazione deve svolgersi in ogni campo, ed in quello della pura discrezionalita, nei limiti posti, non solo dalla legge, ma pure dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. La violazione di tali limiti comporta l'Obbligo della amministrazione al risarcimento del danno. (V 287/63; 979/61; 2746/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)