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Sez. U, Sentenza n. 1061 del 04/05/1964 (Rv. 301503 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*
Stato
decisa il 1964-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/301503-01

RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (PA) - IN GENERE - ATTIVITA DISCREZIONALE DELLA PA - LIMITI - VIOLAZIONE - OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO.*

L'attivita della pubblica amministrazione deve svolgersi in ogni campo, ed in quello della pura discrezionalita, nei limiti posti, non solo dalla legge, ma pure dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere. La violazione di tali limiti comporta l'Obbligo della amministrazione al risarcimento del danno. (V 287/63; 979/61; 2746/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)