Sez. L, Sentenza n. 7210 del 11/06/1992 (Rv. 477691 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni | Domanda di risarcimento proposta dal lavoratore per perdita di "chance" - Deduzioni relative - Contenuto - Domanda fondata sull' assunto della sopravvalutazione di titoli altrui - Successiva domanda fondata sul mancato possesso nei promossi del titolo di studio richiesto - Novità - Ammissibilità - Divieto.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Concorsi interni
In tema di procedure concorsuali di promozione, il lavoratore, che, ai fini del risarcimento del danno, lamenta la cosiddetta perdita di "chance", non può limitarsi ad allegare una generica inadempienza del datore di lavoro agli obblighi di correttezza e buona fede nella valutazione dei titoli degli aspiranti alla promozione, ma deve specificare gli elementi di fatto indicativi di tale violazione; con la conseguenza che, rispetto alla domanda risarcitoria del lavoratore fondata sull' assunto della sopravvalutazione di titoli altrui, la successiva deduzione (del medesimo lavoratore relativa al mancato possesso, da parte di alcuni promossi, del titolo di studio all'uopo richiesto soggiace al divieto dello "ius novorum" in appello (art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.), risolvendosi non in una mera difesa ma in un ampliamento del fatto costitutivo della domanda, (ampliamento) precluso, in quanto esorbitante dalla "emendatio libelli", anche nel giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)