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Sez. U, Sentenza n. 5774 del 22/12/1989 (Rv. 464675 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - USL - CONTROVERSIE INERENTI AI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464675-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - USL - CONTROVERSIE INERENTI AI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - RICONOSCIMENTO DELLA SPETTANZA DEL LAVORATORE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie inerenti a rapporto di pubblico impiego, quale quello dei dipendenti delle unità sanitarie locali, si estende alle cause in materia di diritti patrimoniali, trovanti titolo in detto rapporto, mentre può trovare deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per effetto di un riconoscimento delle spettanze del lavoratore, solo quando tale riconoscimento investa l'an, il quantum e l'esigibilità del credito, sicché resti in discussione il solo pagamento della somma dovuta. (Conf 4311/87, mass n 453064).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)