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Sez. U, Sentenza n. 8276 del 10/10/1994 (Rv. 488054 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | U.S.L. - Domanda di pagamento della retribuzione proposta da una infermiera formalmente assunta con provvedimento successivamente revocato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488054-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego (ai sensi dell'art. 7 comma secondo della legge 6 dicembre 1971 n. 1034) si estende alle controversie sui diritti patrimoniali che abbiano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, restando riservate alla autorità giudiziaria ordinaria solo le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre o nascenti da una pretesa validamente e formalmente riconosciuta dalla Pubblica Amministrazione sia nell'"an" che nel "quantum" e nella sua esigibilità; è pertanto devoluta al giudice amministrativo la domanda di pagamento delle retribuzioni proposta da una infermiera formalmente assunta da una U.S.L. con provvedimento successivamente revocato dalla stessa amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)