Sez. 6, Sentenza n. 1023 del 09/07/1979 Ud. (dep. 22/01/1980) Rv. 144066 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA AD UNO DEI REATI - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DELLA AMNISTIA AD UNO DEI REATI - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA PENA NELLA SENTENZA DI CASSAZIONE.*
Qualora la pena irrogata per il reato continuato debba scindersi nelle singole componenti per effetto dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei reati, la Corte di Cassazione puo provvedere direttamente, anche con giudizio discrezionale, alla definitiva applicazione della pena residua, senza disporre il rinvio al giudice di merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)