Sez. 1, Sentenza n. 465 del 05/03/1982 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153883 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA AD UNO DEI REATI UNIFICATI - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - REATO CONTINUATO - APPLICAZIONE DI CAUSA ESTINTIVA AD UNO DEI REATI UNIFICATI - DETERMINAZIONE DELLA PENA RESIDUA - RINVIO AL GIUDICE DI MERITO - ESCLUSIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Dichiarato estinto in Cassazione un reato, dai giudici di merito unificato ad altri sotto il vincolo della continuazione, alla rideterminazione della misura della pena può provvedere direttamente la Corte stessa, senza pronunciare annullamento con rinvio, in applicazione analogica della disposizione prevista dall'art. 538 del codice di rito. (Conf. Mass. 144066; contra, nel senso che qualora sia annullata in Cassazione una sentenza di condanna per reato continuato, essendo estinta la violazione più grave, gli Atti devono essere rinviati al giudice di merito per la nuova Determinazione della pena in ordine al reato meno grave, mass. Nn. 149343, 141798).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 539, Cod. Proc. Pen. art. 543 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)