Sez. 1, Sentenza n. 4821 del 24/04/1993 (Rv. 482012 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti | Operazioni peritali - Inizio - Data - Comunicazione alle parti - Necessità- Ulteriore attività - Comunicazione alle parti - Necessità - Esclusione - Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Conseguenze - Nullità - Configurabilità - Condizioni.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - Attività - Comunicazioni alle parti
Le eventuali irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo se, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto esse abbiano comportato un effettivo pregiudizio del diritto di difesa, il quale, in particolare non comporta la necessità, una volta comunicata alle parti la data di inizio delle operazioni peritali, che siano effettuate analoghe comunicazioni per ogni ulteriore attività che il consulente ritenga di dovere compiere o per ogni scritto difensionale a questi diretto e relativamente al quale la controparte interessata può sempre utilmente replicare, censurando le argomentazioni che il consulente stesso abbia eventualmente fatto proprie e trasfuso nella sua relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)