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Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 27/08/1984 Cc. (dep. 05/09/1984) Rv. 165548 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - DISPOSTA CON LA SENTENZA DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI - LIMITATAMENTE AI PARTECIPANTI AL DIBATTIMENTO - TERZI NON PARTECIPI - FACOLTÀ - PROPONIBILITÀ DELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1984-08-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165548-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - CONFISCA - DISPOSTA CON LA SENTENZA DEL DIBATTIMENTO - EFFETTI - LIMITATAMENTE AI PARTECIPANTI AL DIBATTIMENTO - TERZI NON PARTECIPI - FACOLTÀ - PROPONIBILITÀ DELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE.*

L'ordine di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione, conclusosi con la stessa sentenza, ma non fa stato anche nei confronti di terzi che non hanno rivestito la qualità di parte in quel procedimento, i quali possono proporre incidente di esecuzione davanti al giudice competente ex art. 628 e seguenti cod. proc. pen. per far valere nei confronti dello stato, successore a titolo particolare nel diritto di proprietà sulla cosa confiscata, gli stessi diritti che avrebbero potuto far valere nei confronti dell'imputato, compreso quello alla restituzione della cosa della quale sia stata ordinata la confisca. (Conf mass n 158019; (Conf mass n 127654; (Conf mass n 120173; (Conf mass n 116366, sulla inoppugnabilità della confisca a terzi).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)