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Sez. 1, Sentenza n. 1546 del 26/01/2006 (Rv. 586283 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Convivenza "more uxorio" del richiedente - Effetti - Cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile - Esclusione - Fondamento - Mancanza di stabilità giuridica del rapporto - Valutabilità ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586283-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Il diritto all'assegno di divorzio non viene meno se chi lo chiede abbia instaurato una convivenza "more uxorio" con altra persona, rappresentando detta convivenza soltanto un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l'assegno disponga o meno di "mezzi adeguati" rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; la convivenza "more uxorio", infatti, avendo natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obblighi di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, che giustifica la definitiva cessazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)