Sez. 1, Sentenza n. 13053 del 24/11/1999 (Rv. 531464 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Stabile convivenza del coniuge richiedente con altra persona - Relativi vantaggi economici per il richiedente - Libera possibilità di disporne - Conseguenze - Valutazione ai fini della disponibilità di mezzi adeguati - Configurabilità - Sussistenza - Convivenza del coniuge obbligato con altra persona - Determinazione dell'assegno - Incidenza del reddito della persona convivente - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
In tema di quantificazione dell'assegno divorzile, mentre i vantaggi di ordine economico derivanti al coniuge richiedente l'assegno dalla sua stabile convivenza con altra persona, qualora detto coniuge possa liberamente disporne, vanno valutati al fine di accertare se egli abbia "mezzi adeguati", al contrario, ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno dovuto, non può darsi rilievo ai redditi della persona che conviva con il coniuge tenuto al pagamento dell'assegno.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)