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Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 02/03/1993 (Rv. 481198 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere | Immobile aziendale del fallito - Locazione - Contratto - Stipulazione - Autorizzazione - Diniego - Relativo decreto del Tribunale fallimentare - Impugnabilità con ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481198-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere

Il decreto con il quale il tribunale fallimentare non autorizza la stipulazione di un contratto di locazione di un immobile aziendale del fallito non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 3 della Costituzione, perché rientra tra gli atti di gestione a carattere non decisorio configurati dall'art. 23 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)