Sez. 1, Sentenza n. 7351 del 11/08/1994 (Rv. 487707 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Azienda del fallito - Affitto - Autorizzazione - Concessione, diniego o revoca - Relativi decreti degli organi fallimentari - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Tutela del terzo - Mezzi.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
I decreti con i quali gli organi fallimentari concedono o negano l'autorizzazione all'affitto dell'azienda del fallito, ovvero revocano l'autorizzazione in precedenza concessa, hanno natura ordinatoria, anche quando indirettamente incidono su diritti soggettivi di terzi estranei al fallimento, essendo essi emessi nell'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento nonché delle funzioni di direzione della procedura fallimentare. Ne consegue che contro tali decreti non può proporsi ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mentre la tutela giurisdizionale del terzo va esercitata nella sede contenziosa ordinaria mediante un'azione di accertamento dell'illegittimità, nullità o inesistenza giuridica del provvedimento, nella parte in cui esso si riveli lesivo di posizioni giuridiche di terzi estranei alla procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)