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Sez. 2, Sentenza n. 912 del 21/02/1985 Ud. (dep. 02/03/1985) Rv. 168121 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE NEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO.*
Stato
decisa il 1985-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168121-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ARRESTO DOMICILIARE - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SALUTE NEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA ISTANZA DI LIBERTÀ PROVVISORIA O DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DEGLI ARRESTI DOMICILIARI - ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO.*

Poiché le condizioni di salute costituiscono elemento autonomo e decisivo per la concessione della libertà provvisoria quando comportino una situazione di incompatibilità assoluta ed oggettiva che rende impossibile la protrazione dello stato detentivo, in qualunque Forma attuato, e poiché esse nell'ipotesi contemplata dall'art. 254 bis, comma terzo, cod, proc. pen. rappresentano un fattore rilevante che il giudice è tenuto a valutare per stabilire se il "periculum libertatis" possa ritenersi, se non escluso, almeno ridotto in misura tale da potersi fronteggiare con la misura dell'arresto domiciliare, l'omessa considerazione di esse inficia irreparabilmente il provvedimento di rigetto della istanza di libertà provvisoria o di applicazione della misura degli arresti domiciliari. (Conf mass n 163481).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)