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Sez. 1, Sentenza n. 97 del 19/01/1987 Cc. (dep. 20/02/1987) Rv. 175183 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DELL'ARRESTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ISTANZA BASATA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175183-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - MISURA DELL'ARRESTO IN LUOGO DELLA CUSTODIA IN CARCERE - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - ISTANZA BASATA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE - DIFFERENZE.*

Le condizioni di salute particolarmente gravi, che consentono l'applicazione di una misura di arresto in luogo della custodia in carcere, non vanno confuse con quelle che, non consentendo la possibilità di cure nello stato di detenzione, legittimano la concessione della libertà provvisoria, quale che sia il titolo del reato per cui si procede. Un accertato stato di salute del tutto incompatibile con l'ulteriore protrarsi dello "status detentionis", in qualunque Forma attuato, determina, infatti, il sorgere di un diritto dell'imputato alla concessione della libertà provvisoria, ancorché vi ostino ragioni processuali o la pericolosità sociale del prevenuto, che, peraltro, si presume siano venute meno, o quasi, per effetto della gravità del male. In tema di misure sostitutive della custodia in carcere, invece, le condizioni di salute non costituiscono un elemento autonomo e decisivo per l'applicazione della misura, ma rappresentano un fattore rilevante che il giudice è tenuto a valutare per stabilire se il "periculum libertatis" possa ritenersi, se non escluso, almeno ridotto in misura tale da potersi fronteggiare con una misura diversa dalla carcerazione tradizionale. (V mass n 171302; (V mass n 170105; (V mass n 168121).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)