Sez. 1, Sentenza n. 2014 del 18/05/1977 (Rv. 385739 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SISTEMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO - PATTIZI - LEGITTIMITA - RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO E D'ESECUZIONE IN GIUDIZIO - NECESSITA - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - SISTEMI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO - PATTIZI - LEGITTIMITA - RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO E D'ESECUZIONE IN GIUDIZIO - NECESSITA - FORMULAZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA.*
La legge 1 dicembre 1970, n 898, mentre fornisce uno specifico strumento (art 9) per consentire l'adeguamento della misura dell'assegno, quando sopravvenga qualsiasi giustificato motivo - ivi comprese la svalutazione monetaria e le variazioni delle condizioni economiche dell'obbligato o del beneficiario -, non contempla altri sistemi di adeguamento automatico, sulla falsariga di quelli cosiddetti della scala mobile. Cio non impedisce alle parti di stabilire pattiziamente sistemi di automatico aggiornamento, ma tale volonta deve essere provata e fatta valere in giudizio con esplicita richiesta di riconoscimento e di esecuzione, che non puo essere, percio, formulata per la prima volta in Sede di gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)