Sez. 1, Sentenza n. 1559 del 05/04/1978 (Rv. 390948 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - REVISIONE DELL'AMMONTARE A SEGUITO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA - "INDICIZZAZIONE" CON RIFERIMENTO AL COSTO DELLA VITA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - REVISIONE DELL'AMMONTARE A SEGUITO DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA - AMMISSIBILITA - "INDICIZZAZIONE" CON RIFERIMENTO AL COSTO DELLA VITA - APPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - ILLEGITTIMITA.*
La svalutazione monetaria puo giustificare una revisione dello ammontare delle obbligazioni patrimoniali fra coniugi, in precedenza fissate, rebus sic stantibus, con la pronuncia di separazione giudiziale, ma non consente al giudice di detta pronuncia di stabilire criteri automatici di perequazione, quale quello della cosiddetta "indicizzazione" con riferimento ai dati sul costo della vita forniti dalle camere di commercio, in quanto non e possibile individuare aprioristicamente una costante corrispondenza fra gli aumenti del costo della vita e l'aumento del reddito del soggetto obbligato. (V 2014/77, mass n 385739).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)