Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 10/02/2003 (Rv. 560325 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Computo - Dalla data di notificazione dell'atto di citazione - Rinvio d'ufficio della prima udienza di comparizione - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
I termini per comparire stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ. devono essere computati dalla data di notificazione dell'atto di citazione alla data fissata in tale atto per la comparizione delle parti dinanzi al giudice, senza che la nullità della citazione per il mancato rispetto del predetto termine possa essere esclusa o sanata a causa dell'eventuale rinvio d'ufficio dell'udienza di prima comparizione, operato ex art. 168 bis, n. 4, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 168 bis com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 70, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)