Sez. 2, Sentenza n. 13746 del 20/09/2002 (Rv. 557471 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Eccezioni non rilevabili d'ufficio - Giudizio iniziato dopo il 30 aprile 1995 - Appello - Proposizione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio - Divieto ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla legge 1990/353 - Eccezione d'inadempimento - Natura - Eccezione non rilevabile d'ufficio - Proposta per la prima volta in appello - Conseguenze - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
E inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile ai giudizi iniziati successivamente al 30 aprile 1995, la proposizione per la prima volta in appello dell'eccezione d'inadempimento, che rientra fra quelle non rilevabili d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)