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Sez. L, Sentenza n. 2694 del 19/04/1983 (Rv. 427592 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TERMINI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427592-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - AUTONOMO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - TERMINI.*

Anche nel nuovo rito del lavoro, quando le censure dell'appellato riguardano un capo della pronuncia che non ha alcun rapporto di connessione o dipendenza con quello oggetto dell'impugnazione principale, l'appello incidentale è completamente autonomo rispetto a quello principale e non è più proponibile ove sia scaduto il termine per l'impugnazione, atteso che l'art. 436 cod. proc. civ. non contiene Disposizioni speciali sui termini, né sulla definizione di appello incidentale, bensì trova necessario riferimento della normativa generale dettata dagli artt. 333 e 334 cod. proc. civ.. (Conf 4971/81, mass n 415748).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)