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Sez. L, Sentenza n. 3871 del 17/04/1987 (Rv. 452731 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DISPOSIZIONE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DIPENDENTE ED A QUELLO ADESIVO - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - FORMA DELL'APPELLO PRINCIPALE - APPLICABILITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452731-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - DISPOSIZIONE EX ART. 436, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - RIFERIMENTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DIPENDENTE ED A QUELLO ADESIVO - APPELLO INCIDENTALE AUTONOMO - FORMA DELL'APPELLO PRINCIPALE - APPLICABILITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

Come risulta dall'interpretazione del dettato normativo compiuta utilizzando in via comprimaria i criteri dell'elemento letterale e della ratio legis, quale desumibile dai relativi lavori preparatori, la disposizione del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ. (concernente la proposizione, con la memoria di Costituzione, dell'appello incidentale, da notificarsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione) regola - coerentemente ai caratteri dell'oralità, dell'immediatezza e della concentrazione cui è ispirato il nuovo rito del lavoro ed al divieto di nuove prove ed eccezioni in secondo grado - soltanto la proposizione dell'appello incidentale che abbia natura di controimpugnazione o che sia adesivo, e non anche l'appello incidentale autonomo, il quale - anche al fine di evitare incostituzionali limitazioni del diritto di difesa della controparte - va invece proposto nella Forma dell'appello principale, derivandone altrimenti (ove proposto nella Forma del citato art. 436) l'improcedibilità o la nullità, ai sensi del secondo comma dell'art. 156 cod. proc. civ., per Mancanza dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo. (V 5327/86, mass n 447889; (V 3898/85, mass n 441475; (V 351/84, mass n 432606; (V 6797/83, mass n 431487; (V 2694/83, mass n 427592; (V 374/83, mass n 425184; (V 5673/79, mass n 402236).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)