Sez. 2, Sentenza n. 1454 del 02/05/1969 (Rv. 340236 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DECESSO DI UNA DELLE PARTI - MANCATA INTERRUZIONE - EREDE GIA COSTITUITO IN GIUDIZIO - INTERESSE A DOLERSENE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - DECESSO DI UNA DELLE PARTI - MANCATA INTERRUZIONE - EREDE GIA COSTITUITO IN GIUDIZIO - INTERESSE A DOLERSENE - INSUSSISTENZA.*
Le Disposizioni del codice di rito relative alla interruzione del processo mirano a proteggere la parte rispetto alla quale siasi verificato un evento idoneo a pregiudicarla. Pertanto, l'erede della parte defunta, il quale gia si trovi costituito in causa, come parte nel medesimo processo, non puo dolersi della mancata interruzione in conseguenza della morte del suo dante causa, poiche nessun concreto danno puo derivargli dalla omessa adozione del relativo provvedimento. (Conf.1249-67, massima n.327767).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)