Sez. 2, Sentenza n. 2831 del 06/05/1982 (Rv. 420703 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DEDUZIONE AD OPERA DELLE PARTI DIVERSE DA QUELLA NEI CUI CONFRONTI SI SIA VERIFICATO L'EVENTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - DEDUZIONE AD OPERA DELLE PARTI DIVERSE DA QUELLA NEI CUI CONFRONTI SI SIA VERIFICATO L'EVENTO INTERRUTTIVO - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni del codice di rito relative all'interruzione del processo mirano a proteggere la parte rispetto alla quale siasi verificato un evento idoneo a pregiudicarla; pertanto, le altre parti - e (nel caso di morte della parte costituita) perfino l'erede della parte defunta il quale già sia parte nel medesimo processo - non possono dolersi della mancata interruzione, poiché dall'omessa adozione del relativo provvedimento nessun concreto danno può ad esse derivare. (Conf 4250/77, mass n 387876; (Conf 1454/69, mass n 340236; (Conf 1331/67, mass n 327903).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)