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Sez. L, Sentenza n. 5780 del 11/04/2003 (Rv. 562102 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Ritardata erogazione - Imputabilità del ritardo a colpa dell'Istituto previdenziale debitore - Interessi e rivalutazione - Decorrenza - Cumulabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562102-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In caso di ritardato pagamento della prestazione previdenziale o assistenziale oltre il giorno successivo al centoventesimo giorno dalla decorrenza del diritto ("spatium deliberandi" desunto dall'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533) sino al 30 dicembre 1991 vanno riconosciuti cumulativamente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)