Sez. L, Sentenza n. 14483 del 19/11/2001 (Rv. 550354 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Rivalutazione monetaria ed interessi legali - Legge di interpretazione autentica - Responsabilità per ritardato pagamento di prestazioni previdenziali - Imputabilità del ritardi a colpa dell'istituto previdenziale debitore - Irrilevanza - Accessori del credito - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La rivalutazione e gli interessi ex art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come incisa da Corte Cost. n.156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di interpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore; tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di 120 giorni di cui all'art. 7 legge 533/1973 se manca un provvedimento di reiezione di domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 d.P.R. 639/1970 e non sia necessaria la proposizione di una domanda a seguito della norma di interpretazione autentica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 45, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)