Sez. 1, Sentenza n. 3427 del 20/10/1975 (Rv. 377582 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - FUNZIONE - ACQUISIZIONE DI FATTI DA PORRE A FONDAMENTO DELLA PRETESA GIURIDICA - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - FUNZIONE - ACQUISIZIONE DI FATTI DA PORRE A FONDAMENTO DELLA PRETESA GIURIDICA - INAMMISSIBILITA.*
La consulenza tecnica, essendo preordinata ad aiutare il giudice nella valutazione dei fatti offerti e dimostrati dalla parte, e non ad accertare fatti che si ha l'Onere di provare e sui quali si fonda la domanda o l'eccezione, pur potendo disporsi per la descrizione o la ricostruzione di una situazione oggettiva, non puo tuttavia mai espletarsi per l'acquisizione e la dimostrazione di fatti da porre a fondamento della pretesa giuridica. (V 1008/75, mass n 374402; 2629/73, mass n 366108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)