Sez. 2, Sentenza n. 2629 del 18/10/1973 (Rv. 366108 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTI DI FATTO DI CARATTERE TECNICO - LEGITTIMITA - DIMOSTRAZIONE DI FATTI DA PROVARE DALLE PARTI - PRECLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - OGGETTO - ACCERTAMENTI DI FATTO DI CARATTERE TECNICO - LEGITTIMITA - DIMOSTRAZIONE DI FATTI DA PROVARE DALLE PARTI - PRECLUSIONE.*
Funzione essenziale della consulenza tecnica di ufficio e quella di fornire, al giudice, valutazioni in quei campi dello scibile in cui egli ritenga necessario integrare le sue cognizioni; e pur potendo il consulente tecnico compiere accertamenti di fatto di carattere tecnico che servano di base alla valutazione che gli e affidata, cio tuttavia non significa che egli possa volgere la sua attivita alla dimostrazione di fatti che la parte ha l'Onere di provare. (Conf 404/70, mass n 345364; V 2713/70, mass n 349175).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)