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Sez. 4, Sentenza n. 2625 del 17/11/2010 Cc. (dep. 26/01/2011) Rv. 249330 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza emessa nei confronti di straniero alloglotto - Obbligo di traduzione scritta - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249330-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

L'obbligo di assicurare al soggetto alloglotto, a pena di nullità, la conoscenza del contenuto dell'ordinanza che applichi, nei suoi confronti, una misura coercitiva, non impone la traduzione scritta della stessa, essendo sufficiente che il soggetto venga messo a conoscenza in qualsiasi forma della natura e dei motivi dell'imputazione, onde consentirgli di contrapporsi all'accusa. (Fattispecie in cui la misura coercitiva era stata applicata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)