Sez. 1, Sentenza n. 33058 del 14/07/2011 Cc. (dep. 02/09/2011) Rv. 250830 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare - Imputato alloglotto - Obbligo di notifica con traduzione nella lingua nota - Esclusione.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)