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Sez. 1, Sentenza n. 33058 del 14/07/2011 Cc. (dep. 02/09/2011) Rv. 250830 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare - Imputato alloglotto - Obbligo di notifica con traduzione nella lingua nota - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250830-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il giudice che emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla traduzione della stessa nella lingua a quest'ultimo nota.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)