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Sez. 3, Sentenza n. 668 del 23/01/1998 (Rv. 511898 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Sentenza di secondo grado - Omessa declaratoria di nullità della procura in primo grado - Invalidità - Esclusione - Basata su eccezioni proposte soltanto in primo grado e mancanza di valida procura in secondo grado - Cassazione della sentenza.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511898-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Non costituisce motivo di cassazione della sentenza di appello l'omessa declaratoria di nullità della procura in base alla quale si è svolta la difesa tecnica in primo grado, mentre invece tale decisione è invalida se è fondata su eccezioni in senso proprio, non riproposte o non riproponibili in appello, e non sia stata rilasciata valida procura al difensore di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)