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Sez. 3, Sentenza n. 19652 del 01/10/2004 (Rv. 577456 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI | Costituzione a mezzo di procuratore privo di "ius postulandi" - Mancata dichiarazione di contumacia e possibilità di rimessione in termini - Condizioni e limiti - Possibilità di riproporre in appello eccezioni e difese precluse - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577456-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - RIMESSIONE IN TERMINI

La invalida costituzione in giudizio della parte, mediante procuratore privo di "ius postulandi", determina la situazione di contumacia, anche se essa non viene dichiarata, e comporta l'impossibilità di chiedere - ove non ricorrano le condizioni previste dall'art. 294 cod. proc. civ. - la rimessione in termini per riproporre difese ed eccezioni che, prive di valore in quanto proposte dal procuratore suddetto, sono precluse al momento della (successiva) regolare costituzione della stessa parte; né dette difese ed eccezioni, precluse in primo grado, possono essere riproposte nel giudizio di appello, ove il processo deve essere accettato nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)