Sez. 3, Sentenza n. 703 del 16/02/1977 (Rv. 384276 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE - DOMANDA DI CONCESSIONE DI MUTUO - DILAZIONE O SOSPENSIONE DEL TERMINE - LIMITI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - VERSAMENTO DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE - DOMANDA DI CONCESSIONE DI MUTUO - DILAZIONE O SOSPENSIONE DEL TERMINE - LIMITI.*
In Mancanza di un'esplicita norma sul termine entro il quale l'affittuario, il mezzadro, il colono il compartecipante che esercitano il riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (in caso di mancata notificazione della proposta di alienazione a terzi o di indicazione in essa di prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita) sono tenuti ad eseguire il versamento del prezzo, devono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di Esercizio della prelazione, le quali accordano la dilazione trimestrale (comma sesto dell'art 8) e la sospensione di tale termine quando sia dimostrata l'avvenuta presentazione di domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo agevolato fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e comunque, per non piu di un anno (comma settimo). (Conf 3498/76, mass n 382247).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)