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Sez. 3, Sentenza n. 2645 del 25/05/1978 (Rv. 392003 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO O OFFERTA DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392003-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - VERSAMENTO O OFFERTA DEL PREZZO - TERMINE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

In Mancanza di un'esplicita norma sul termine, entro cui lo affittuario, che esercita il diritto di riscatto previsto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, e tenuto ad eseguire o quantomeno ad offrire il versamento del prezzo, debbono ritenersi applicabili le norme dettate in tema di Esercizio della prelazione e, pertanto, l'affittuario deve corrispondere il suddetto prezzo nel termine di tre mesi dall'Esercizio del diritto di riscatto, salva la sospensione di questo termine, quando sia avvenuta la presentazione della domanda, ammessa all'istruttoria, per la concessione del mutuo agevolato, fino al provvedimento di concessione o di rifiuto e, comunque, per non piu di un anno. (Conf 703/77, mass n 384276; (Conf 516/77, mass n 384070; (Conf 3498/76, mass n 382247; (Conf 2930/75, mass n 376994; (Conf 2903/72, mass n 360633; (Conf 2779/72, mass n 360469; (contra 3792/74, mass n 372305; (contra 2724/72, mass n 360391).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)